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Il prob­lema con­nesso alle cop­er­ture real­iz­zate con las­tre di cemento-​amianto sta assumendo una notev­ole ril­e­vanza a causa della percezione del ris­chio che la popo­lazione avverte come con­seguenza della “pre­senza” di amianto nei man­u­fatti e della grande dif­fu­sione che questi hanno sul territorio. Nelle las­tre piane o ondu­late in cemento-​amianto, uti­liz­zate per cop­er­tura in edilizia, l’amianto è inglo­bato in una matrice non fri­abile, che, quando è in buono stato di con­ser­vazione, impedisce il rilas­cio spon­ta­neo di fibre.

Dopo anni dall’installazione tut­tavia, le cop­er­ture subis­cono un dete­ri­o­ra­mento per azione delle piogge acide, degli sbalzi ter­mici, dell’erosione eolica e di organ­ismi veg­e­tali, che deter­mi­nano cor­ro­sioni super­fi­ciali con affio­ra­mento delle fibre e con­seguente lib­er­azione di queste in aria. Nelle cop­er­ture la lib­er­azione di fibre avviene facil­mente in cor­rispon­denza di rot­ture delle las­tre e di aree dove la matrice cemen­tizia è corrosa.

Le fibre rilas­ci­ate sono dis­perse dal vento e, in misura ancora mag­giore sono trasci­nate dalle acque pio­vane, rac­coglien­dosi nei canali di gronda o venendo dis­perse nell’ambiente dagli scarichi di acque pio­vane non canalizzate.

E’ per­ciò oppor­tuno che, in par­ti­co­lare col­oro che sono pro­pri­etari di immo­bili con cop­er­ture in cemento-​amianto, si riv­ol­gano a per­son­ale esperto che sia in grado di val­utare lo stato di con­ser­vazione delle cop­er­ture, di fornire la val­u­tazione del ris­chio per la salute ed indi­cazioni sulle azioni con­seguenti da adottare.

Tali val­u­tazioni di ris­chio potreb­bero anche essere richi­este da parte dei Dipar­ti­menti di San­ità Pub­blica in seguito a seg­nalazioni od ordi­nanze. Il metodo uti­liz­zato per val­utare lo stato di con­ser­vazione delle cop­er­ture è cos­ti­tu­ito dal ril­e­va­mento, medi­ante ispezione visiva, di alcuni para­metri con­siderati indica­tivi del rilas­cio di fibre dal mate­ri­ale e quindi della loro aerodis­per­sione. Le indagini e le anal­isi per la ricerca dell’amianto saranno ese­guite in con­for­mità a quanto pre­visto dal DM 6 set­tem­bre 1994 “Nor­ma­tive e metodolo­gie tec­niche di appli­cazione dell’art. 6, c. 3, e dell’art. 12, c. 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, rel­a­tiva alla ces­sazione dell’impiego dell’amianto” e dalle “Linee Guida per la val­u­tazione dello stato di con­ser­vazione delle cop­er­ture in cemento-​amianto e per la val­u­tazione del ris­chio” emanate dalla varie regioni.

Le anal­isi saranno con­dotte presso una strut­tura idonea al pro­gramma di qual­i­fi­cazione (D.M. 14.5÷96, All. 5) del Min­is­tero della San­ità dei lab­o­ra­tori di anal­isi dell’amianto in Italia. Al ter­mine della val­u­tazione si forni­ranno le azioni con­seguenti al giudizio espresso sullo stato di con­ser­vazione della cop­er­tura e al con­testo in cui è ubicata.